Il decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (DLgs 65/17)

  • Riforma della scuola
  • Continuità educativa

Il MIUR ha finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23 gli otto decreti delegati previsti dall’art. 1 comma 181 della l. n° 107/15 sulla “buona scuola”.

Qui in particolare analizziamo il D.Lsg. n° 65/17 sulla “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera e) della l. n° 107/15.

Il decreto è composto da 14 articoli.


Art. 1 – Principi e finalità

Indica le finalità consistenti fondamentalmente dalla continuità del percorso educativo da 0 a 3 anni e di istruzione da 3 a 6 anni. Tale continuità è finalizzata a garantire l’ampliamento del sistema integrato 0-6 anni su tutto il territorio nazionale accogliendo tutte le diversità con particolare riguardo a quelle derivanti dalla disabilità (comma 3 lett. c).

Si prevede un piano pluriennale di estensione del sistema integrato ed un apposito fondo in un dialogo interistituzionale tra ministero dell’Istruzione e competenze delle Regioni e degli enti locali.


Art. 2 – Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Art. 3 Poli per l’infanzia

Gli articoli 2 e 3 descrivono i diversi servizi educativi per l’infanzia che si collegano alla scuola dell’infanzia:

  1. Nidi e micronidi: per bambini da 3 a 36 mesi.
  2. Sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi “aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie
  3. Servizi integrativi rivolti ai bambini e alle famiglie in modo diversificato:
    • Spazi gioco: per bambini dai 12 ai 36 mesi, senza servizio di mensa, consentono una frequenza flessibile fino ad un massimo di 5 ore al giorno, con la presenza di uno o più educatori.
    • Centri per bambini e famiglie: per bambini con un adulto accompagnatore. Prevedono una frequenza flessibile con momenti di socializzazione  tra bambini e di scambi di esperienze tra i famigliari.
    • Servizi educativi in contesto domiciliare: per ridotto numero di bambini da 3 e 36 mesi affidati ad uno o più educatori.

I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta in convenzione con soggetti od enti privati.

Al fine di avviare l’incremento dei servizi per l’infanzia, in continuità con la scuola dell’infanzia, specie nelle regioni del sud dove mancano questi servizi, si prevede la creazione in ogni regione di almeno un polo per l’infanzia (fino ad una massimo di 3) ubicato anche presso istituti comprensivi.

I nuovi poli si avvarrebbero di aree messe a disposizione dagli enti locali, di finanziamenti dell’INAIL ed in parte dello Stato sulla base di accordi tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali.

Data la scarsità di risorse messe a disposizione non si riuscirà a colmare il divario tra regioni del nord e quelle del sud, dove servizi e scuole per l’infanzia sono fortemente carenti.


Art. 4 Obiettivi strategici

L’art. 4 indica gli obiettivi che si intende raggiungere con il sistema integrato in coerenza con le politiche europee:

  1. raggiungimento di almeno il 33% della popolazione al di sotto dei 3 anni di età a livello nazionale,
  2. diffusione dei servizi educativi per l’infanzia in almeno il 75% dei comuni, anche in forma associata,
  3. generalizzazione progressiva della scuola dell’infanzia per tutti i bambini tra 3 e 6 anni,
  4. l’inclusione di tutti i bambini con difficoltà,
  5. la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi e per l’infanzia,
  6. obbligo di formazione in servizio per il personale del sistema integrato,
  7. il coordinamento pedagogico territoriale.

Il tutto deve essere raggiunto senza oneri finanziari aggiuntivi a quelli previsti dal decreto, che sono comunque assi scarsi viste le finalità ambiziose.


Art. 5 Funzioni e compiti dello Stato

I successivi articoli individuano le rispettive competenze, dello Stato, delle Regioni e degli Enti lococali.

A. Lo Stato:

  • indirizza e coordina il Servizio integrato a livello nazionale.
  • assegna i fondi di propria competenza relativamente al Fondo previsto dall’art. 12 che, a partire dal 2019, sarà di 239 milioni di euro annui,
  • definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell’offerta educativa e didattica che verrà svolto dalle regioni e dalle scuole secondo le norme della autovalutazione e valutazione del sistema di istruzione (INVALSI),
  • promuove la formazione del personale,
  • definisce gliorientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, avvalendosi di un’apposita commissione nazionale. Tale commissione viene nominata dal ministro e ha compiti propositivi e consultivi, avvalendosi anche della consulenza di associazioni di genitori.

B. Le Regioni:

  • provvedono alla programmazione territoriale del Sistema integrato,
  • definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e il controllo sul loro rispetto.

C. Gli Enti Locali:

  • gestiscono in forma diretta o in convenzione servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia,
  • monitorano e verificano il funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia territoriali,
  • attivano il coordinamento pedagogico dei servizi del proprio territorio,
  • coordinano la programmazione dell’offerta formativa,
  • promuovono la formazione in servizio di tutto il personale,
  • definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie,
  • promuovono la continuità con il primo ciclo d’istruzione.

Art. 8 – Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Il Governo, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, predispone un Piano di azione nazionale Pluriennale per la realizzazione del Sistema integrato.

Tale Piano ha la finalità di escludere i servizi educatici per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Ogni due anni il Ministro dell’istruzione presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione di tale piano (art. 11).


Art. 9 – Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia

In base ad un’intesa Stato-Regioni viene fissato il valore massimo di contribuzione delle famiglie per i servizi educativi dell’infanzia.

Gli Enti Locali possono decidere delle agevolazioni sulla base dell’ISEE o delle esenzioni.

Si prevede la possibilità che le aziende pubbliche e private possano erogare “Buoni nido” ai propri lavoratori esenti da oneri fiscali e previdenziali fino ad un massimo di € 150 mensili.


Art. 14 – Norme transitorie e finali

Tra le norme transitorie importante è quella secondo la quale dall’a.s. 2019/2020per essere assunti come educatori nei servizi educativi per l’infanzia occorre l’apposita laurea.